STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”
TITOLO 1
COSTITUZIONE – DURATA - SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”, con sede legale ed amministrativa in via Guardini 73, Trento (TN).
Art. 2
La durata della Associazione è stabilita fino al 2020, salvo proroga deliberata dall’Assemblea.
Art. 3
L’Associazione, senza scopo di lucro, svolge la propria attività nel territorio della Provincia Autonoma di Trento si propone di diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di promuovere la conoscenza dell'opera benefica delle api per l'agricoltura, di promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti dell'apicoltura nella provincia di Trento, ed in particolare di tutelare gli interessi dei suoi associati. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l’Associazione può:
- promuovere l’adozione di tecniche ecologiche per l’incremento e lo sviluppo dell’apicoltura;
- organizzare corsi professionali rivolti agli operatori del settore;
- promuovere programmi di ricerca e di sperimentazione a favore degli associati e per lo sviluppo del settore;
- svolgere una attività di assistenza tecnica ai propri associati nelle forme e modalità ritenute più opportune;
- prestare consulenza tecnico - economica in relazione alle finalità agli associati;
- stipulare contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari allo svolgimento dell’attività apistica, compresa la fornitura agli associati del materiale apistico utile per l’attività stessa;
- stipulare convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- determinare, con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione sul mercato;
- predisporre un codice di autodisciplina, sia per la fase concernente la produzione, sia per quella riguardante l' immissione nel mercato, anche a tutela degli interessi del consumatore;
- svolgere azioni di promozione e valorizzazione del prodotto anche mediante la partecipazione a mostre e fiere, l’adozione di marchi e l’utilizzazione di canali d’informazione e divulgazione;
- promuovere ed effettuare l’immissione sul mercato dei prodotti degli associati; e commercializzazione del prodotto;
- rappresentare i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati, in particolare degli Organismi della Pubblica Amministrazione;
- operare interventi anche per delega di Enti Pubblici per tutelare gli apicoltori sia sul piano produttivo che sanitario, nonché sul mercato agricolo alimentare;
- promuovere e valorizzare le produzioni dell'apicoltura trentina in base alle normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.2082/92 e loro modifiche e integrazioni;
- riscuotere premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in favore dei propri associati e provvedere alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione;
- promuovere la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del miele e degli altri prodotti dell’alveare;
- compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
- operare al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli hobbistici;
- svolgere ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge che possa risultare utile al settore.
Art. 4
L’Associazione può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell’associazione stessa. In particolare può far parte di unioni, di associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli stessi obiettivi dell’associazione, promuovendone anche la costituzione.
TITOLO II
ASSOCIATI
Art. 5
Su semplice domanda possono essere ammessi all’associazione, quali nuovi associati, tutti coloro che detengono alveari che risiedano e producano nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento, salvo deroghe previste dal regolamento. Non possono essere ammessi all’Associazione:
- i soggetti definiti nel precedente comma che svolgono attività concorrenti o contrastanti con gli interessi dell’Associazione.
Art. 6
Le richieste di adesione all’Associazione dovranno essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà secondo le modalità definite dal regolamento.
Art. 7
Con l’iscrizione l’associato assume l’impegno a rispettare lo statuto e l’eventuale regolamento interno approvato dall’Assemblea.
Art. 8
L’associato è tenuto a corrispondere all’Associazione i contributi annualmente determinati dall’Assemblea, pena il pagamento di una contribuzione integrativa fissata annualmente dall’assemblea e l’interruzione di ogni beneficio riservato agli associati.
Art. 9
All’associato che non adempie agli obblighi sono applicati, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni arrecati all’Associazione, le sanzioni previste dal regolamento interno approvato dall’Assemblea.
Art. 10
E’ escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, l’associato:
- che non soddisfi più i requisiti previsti per l’ammissione;
- che abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all’Associazione;
- che non corrisponda la quota associativa;
- che non abbia ottemperato alle norme relative alla denuncia annuale di possesso degli alveari ai sensi delle normative vigenti in materia sanitaria.
Il recesso è consentito all’associato a condizione che ne faccia domanda.
Art. 11
I soci notificheranno all’Associazione i casi di malattie infettive dei propri alveari.
TITOLO III
ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo con il Presidente;
- il Comitato esecutivo, se nominato;
- il Direttore tecnico, se nominato;
- i Revisori dei Conti.
Art. 13
L’Assemblea degli associati è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
Art. 14
Per la partecipazione all’Assemblea, gli associati devono essere in regola con quanto previsto dallo statuto e dal regolamento. A ciascun associato, sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa, Associazione di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un voto. Il ricorso alla delega è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un altro associato. Ogni socio non potrà presentare più di una delega.
Art. 15
L’Assemblea è convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente dell’Associazione, da affiggere nella sede dell’Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni prima della adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo, la data e l’ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.
Art. 16
L’assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentanti almeno la maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei rappresentanti. L’Assemblea delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentanti. Per le modifiche allo statuto, salvo quanto infra precisato, occorrerà la presenza di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Art. 17
E’ di competenza dell’Assemblea:
- approvare i bilanci, i rendiconti e la relazione annuale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità dell’Associazione ed, in particolare, approvare i programmi annuali di immissione sul mercato proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare e modificare il regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- determinare la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico degli associati, occorrente per il funzionamento dell’Associazione, tenendo conto del valore della loro produzione o consistenza aziendale.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da 11 a 22 eletti a maggioranza dall’assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero. Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, là dove previsti, fissati da apposito regolamento. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti, scegliendoli fra i suoi membri.
I membri del consiglio di amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di mandato. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.
I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio ed assumeranno l’anzianità dei Consiglieri da essi sostituiti.
I membri del Consiglio Direttivo che mancano per più di due riunioni senza giustificato motivo decadono dall’incarico e vengono sostituiti a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri che sono espressamente riservati od attribuiti all’Assemblea.
Art. 20
Quando sia ritenuto opportuno per il migliore andamento dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un Direttore, determinandone i compiti e la retribuzione.
Art. 21
Il Presidente ha legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti all’autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o avvocati. Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti all’uopo designato. Al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo compete un’indennità di carica da determinarsi annualmente dall’Assemblea.
Art. 22
L’Assemblea nomina inoltre tre Revisori dei Conti di cui due effettivi ed uno supplente i quali possono essere eletti anche tra i non soci. Gli stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, controllano i rendiconti economici e i bilanci preventivi ed in genere gli atti amministrativi e ne riferiscono all’assemblea.
TITOLO IV
PATRIMONIO-ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE –RENDICONTI
Art. 23
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- da beni immobili o mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque sono o vengono in proprietà dell’Associazione;
- dalle somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
Art. 24
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di ammissione;
- dai contributi che gli associati devono all’Associazione nella misura annualmente stabilita dall’Assemblea;
- dalle rendite patrimoniali;
- dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed esteri.
Art. 25
L’esercizio sociale dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.
TITOLO V
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 26
Le eventuali controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto, sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale.
Il termine perentorio per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30 giorni dalla data di concedenza; nel caso di inosservanza del termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.
La decisione pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è impugnabile.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento al regolamento CEE n. 1360/78 e ss.mm.ii. ed alle relative norme d’attuazione, nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni.