STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”
TITOLO 1 COSTITUZIONE – DURATA - SCOPO
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
Ai sensi e per gli
effetti della normativa vigente in materia è costituita una
Associazione denominata “ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”,
con sede legale ed amministrativa in via Guardini 73, Trento (TN).
Art. 2
La durata della
Associazione è stabilita fino al 2020, salvo proroga
deliberata dall’Assemblea.
Art. 3
L’Associazione,
senza scopo di lucro, svolge la propria attività nel
territorio della Provincia Autonoma di Trento si propone di
diffondere, migliorare e difendere l'apicoltura, di promuovere la
conoscenza dell'opera benefica delle api per l'agricoltura, di
promuovere la conoscenza ed il consumo dei prodotti dell'apicoltura
nella provincia di Trento, ed in particolare di tutelare
gli interessi dei suoi associati.
Per il raggiungimento
dei propri fini istituzionali, l’Associazione può:
- promuovere
l’adozione di tecniche ecologiche per l’incremento e lo
sviluppo dell’apicoltura;
- organizzare
corsi professionali rivolti agli operatori del settore;
- promuovere
programmi di ricerca e di sperimentazione a favore degli associati
e per lo sviluppo del settore;
- svolgere
una attività di assistenza tecnica ai propri associati nelle
forme e modalità ritenute più opportune;
- prestare
consulenza tecnico - economica in relazione alle finalità
agli associati;
- stipulare
contratti per la fornitura di tutti i servizi necessari allo
svolgimento dell’attività apistica, compresa la
fornitura agli associati del materiale apistico utile per l’attività
stessa;
- stipulare
convenzioni e contratti, anche interprofessionali, utili al
raggiungimento degli scopi istituzionali;
- determinare,
con efficacia vincolante per i propri associati, regolamenti per il
proprio funzionamento e norme comuni di produzione e di immissione
sul mercato;
- predisporre
un codice di autodisciplina, sia per la fase concernente la
produzione, sia per quella riguardante l' immissione nel mercato,
anche a tutela degli interessi del consumatore;
- svolgere
azioni di promozione e valorizzazione del prodotto anche mediante la
partecipazione a mostre e fiere, l’adozione di marchi e
l’utilizzazione di canali d’informazione e divulgazione;
- promuovere
ed effettuare l’immissione sul mercato dei prodotti degli
associati; e commercializzazione del prodotto;
- rappresentare
i produttori associati nei confronti degli enti pubblici e privati,
in particolare degli Organismi della Pubblica Amministrazione;
- operare
interventi anche per delega di Enti Pubblici per tutelare gli
apicoltori sia sul piano produttivo che sanitario, nonché sul
mercato agricolo alimentare;
- promuovere e valorizzare le produzioni dell'apicoltura trentina in base
alle normative comunitarie, nazionali e provinciali, anche attraverso la
presentazione di richieste di riconoscimento di cui ai Regolamenti (CEE) n.2081/92 e n.2082/92
e loro modifiche e integrazioni;
- riscuotere
premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in
favore dei propri associati e provvedere alla successiva
ripartizione in base ai criteri di erogazione;
- promuovere
la costituzione di imprese cooperative e di altre forme associative
per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di
stoccaggio, lavorazione, trasformazione e commercializzazione del
miele e degli altri prodotti dell’alveare;
- compiere
tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore
conseguimento dei fini istituzionali;
- operare
al fine di ottenere la massima integrazione tra le varie figure di
apicoltori, in particolare tra gli operatori professionali e quelli
hobbistici;
- svolgere
ogni altra attività consentita o imposta da norme di legge
che possa risultare utile al settore.
Art. 4
L’Associazione
può partecipare ad altre organizzazioni od enti i quali, senza
scopo di lucro, si propongano di contribuire, direttamente o
indirettamente, al conseguimento degli obiettivi dell’associazione
stessa. In particolare può far parte di unioni, di
associazioni di grado superiore che perseguano rispettivamente gli
stessi obiettivi dell’associazione, promuovendone anche la
costituzione.
TITOLO II ASSOCIATI
Art. 5
Su semplice domanda
possono essere ammessi all’associazione, quali nuovi associati,
tutti coloro che detengono alveari che risiedano e producano
nell’ambito della Provincia Autonoma di Trento, salvo deroghe
previste dal regolamento.
Non possono essere
ammessi all’Associazione:
- i
soggetti definiti nel precedente comma che svolgono attività
concorrenti o contrastanti con gli interessi dell’Associazione.
Art. 6
Le richieste di
adesione all’Associazione dovranno essere sottoposte
all’approvazione del Consiglio Direttivo, che si esprimerà
secondo le modalità definite dal regolamento.
Art. 7
Con l’iscrizione
l’associato assume l’impegno a rispettare lo statuto e
l’eventuale regolamento interno approvato dall’Assemblea.
Art. 8
L’associato è
tenuto a corrispondere all’Associazione i contributi
annualmente determinati dall’Assemblea, pena il pagamento di
una contribuzione integrativa fissata annualmente dall’assemblea
e l’interruzione di ogni beneficio riservato agli associati.
Art. 9
All’associato che
non adempie agli obblighi sono applicati, indipendentemente dalle
azioni di responsabilità per i danni arrecati
all’Associazione, le sanzioni previste dal regolamento interno
approvato dall’Assemblea.
Art. 10
E’ escluso, con
delibera del Consiglio Direttivo, l’associato:
- che
non soddisfi più i requisiti previsti per l’ammissione;
- che
abbia interessi contrastanti o rechi pregiudizio all’Associazione;
- che
non corrisponda la quota associativa;
- che
non abbia ottemperato alle norme relative alla denuncia annuale di
possesso degli alveari ai sensi delle normative vigenti in materia
sanitaria.
Il recesso è
consentito all’associato a condizione che ne faccia domanda.
Art. 11
I soci notificheranno
all’Associazione i casi di malattie infettive dei propri
alveari.
TITOLO III ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 12
Gli organi
dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il
Consiglio Direttivo con il Presidente;
- il
Comitato esecutivo, se nominato;
- il
Direttore tecnico, se nominato;
- i
Revisori dei Conti.
Art. 13
L’Assemblea degli
associati è convocata dal Presidente, previa delibera del
Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del bilancio.
L’Assemblea deve
essere inoltre convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità
o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli
associati aventi diritto di voto.
Art. 14
Per la partecipazione
all’Assemblea, gli associati devono essere in regola con
quanto previsto dallo statuto e dal regolamento.
A ciascun associato,
sia esso socio individuale o membro di società Cooperativa,
Associazione di cooperative o altro Organismo Associativo, spetta un
voto.
Il ricorso alla delega
è consentito esclusivamente e in forma scritta a favore di un
altro associato. Ogni socio non potrà presentare più di
una delega.
Art. 15
L’Assemblea è
convocata mediante avviso di convocazione firmato dal presidente
dell’Associazione, da affiggere nella sede dell’Associazione
e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 15 giorni
prima della adunanza.
L’avviso di
convocazione dovrà contenere le materie da trattare, il luogo,
la data e l’ora della prima adunanza ed, eventualmente, della
seconda adunanza che non può aver luogo prima che siano
trascorse due ore dalla prima.
Art. 16
L’assemblea è
valida, in prima convocazione, quando siano rappresentanti almeno la
maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti o dei
rappresentanti.
L’Assemblea
delibera a maggioranza degli associati presenti e rappresentanti.
Per le modifiche allo
statuto, salvo quanto infra precisato, occorrerà la presenza
di almeno il 20% (venti per cento) degli associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo
scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio
occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Art. 17
E’ di competenza
dell’Assemblea:
- approvare
i bilanci, i rendiconti e la relazione annuale predisposta dal
Consiglio Direttivo;
- determinare
il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- eleggere
i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare
le generali direttive di azione per il conseguimento delle finalità
dell’Associazione ed, in particolare, approvare i programmi
annuali di immissione sul mercato proposti dal Consiglio Direttivo;
- approvare
e modificare il regolamento interno su proposta del Consiglio
Direttivo;
- deliberare
la costituzione di fondi di intervento alimentati da contributi
degli associati e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri;
- determinare
la quota di ammissione nonché il contributo annuo a carico
degli associati, occorrente per il funzionamento dell’Associazione,
tenendo conto del valore della loro produzione o consistenza
aziendale.
Art. 18
Il Consiglio Direttivo
è composto da un numero di membri variabili da 11 a 22 eletti
a maggioranza dall’assemblea dei soci che ne determina di volta
in volta il numero.
Nella nomina degli
amministratori si dovrà tener conto dei criteri di
rappresentatività territoriale, là dove previsti,
fissati da apposito regolamento.
Il Consiglio Direttivo
elegge il Presidente ed uno o più Vice Presidenti,
scegliendoli fra i suoi membri.
I membri del consiglio
di amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la
designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo
turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità
di mandato. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e
sono rieleggibili ma per non più di due mandati consecutivi.
Se nel corso
dell’esercizio vengono a mancare uno o più membri il
Consiglio Direttivo provvede a sostituirli.
I membri così
nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio ed
assumeranno l’anzianità dei Consiglieri da essi
sostituiti.
I membri del Consiglio
Direttivo che mancano per più di due riunioni senza
giustificato motivo decadono dall’incarico e vengono sostituiti
a norma del quarto e del quinto comma del presente articolo.
Per la validità
delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la
presenza della maggioranza dei membri in carica.
Il Consiglio delibera
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo
è investito dei più ampi poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quei poteri
che sono espressamente riservati od attribuiti all’Assemblea.
Art. 20
Quando sia ritenuto
opportuno per il migliore andamento dell’Associazione, il
Consiglio Direttivo può provvedere alla nomina di un
Direttore, determinandone i compiti e la retribuzione.
Art. 21
Il Presidente ha legale
rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in
giudizio. Ad esso compete il potere di promuovere le azioni davanti
all’autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque
grado di giurisdizione e di nominare procuratori alle liti e/o
avvocati.
Il Presidente, nel caso
di sua assenza o di impedimento è sostituito dal Vice
Presidente o da uno dei Vice Presidenti all’uopo designato.
Al Presidente ed ai
membri del Consiglio Direttivo compete un’indennità di
carica da determinarsi annualmente dall’Assemblea.
Art. 22
L’Assemblea
nomina inoltre tre Revisori dei Conti di cui due effettivi ed uno
supplente i quali possono essere eletti anche tra i non soci. Gli
stessi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I revisori
hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ed
alle Assemblee, controllano i rendiconti economici e i bilanci
preventivi ed in genere gli atti amministrativi e ne riferiscono
all’assemblea.
TITOLO IV PATRIMONIO-ENTRATE
DELL’ASSOCIAZIONE –RENDICONTI
Art. 23
Il patrimonio
dell’Associazione è costituito:
- da
beni immobili o mobili e dai valori che per acquisti, lasciti,
donazioni o comunque sono o vengono in proprietà
dell’Associazione;
- dalle
somme che, in sede di approvazione del rendiconto annuale,
l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a
speciali accantonamenti o ad aumento del patrimonio.
Art. 24
Le entrate
dell’Associazione sono costituite:
- dalle
quote di ammissione;
- dai
contributi che gli associati devono all’Associazione nella
misura annualmente stabilita dall’Assemblea;
- dalle
rendite patrimoniali;
- dagli
eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, nazionali ed
esteri.
Art. 25
L’esercizio
sociale dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni
anno.
Entro quattro mesi
dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo sottopone
all’Assemblea il relativo rendiconto e le sue proposte
concernenti gli eventuali residui attivi e passivi.
TITOLO V CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 26
Le eventuali
controversie derivanti dai rapporti regolati dal presente statuto,
sia fra associati che fra associati e associazione, sono deferite al
giudizio irrituale di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei
quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di
Presidente, nominato dai primi due; nel caso di mancato accordo, la
nomina del terzo arbitro compete al Presidente del Tribunale.
Il termine perentorio
per impugnare i provvedimenti degli Organi sociali è di 30
giorni dalla data di concedenza; nel caso di inosservanza del
termine, la domanda di arbitrato è irricevibile.
La decisione
pronunciata ha efficacia vincolante tra le parti e non è
impugnabile.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 27
Per tutto quanto non è
previsto nel presente statuto si fa riferimento al regolamento CEE n.
1360/78 e ss.mm.ii. ed alle relative norme d’attuazione,
nazionali e regionali, nonché alle disposizioni del Codice
Civile in materia di associazioni.
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