Associazione Apicoltori Trentini

REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”

Art. 1

Il presente Regolamento contiene le norme di attuazione e di esecuzione dello Statuto dell'Associazione Apicoltori Trentini con sede in Trento, via Guardini 73.

Il Consiglio Direttivo potrà con sua deliberazione spostare la Sede dell'Associazione nell'ambito del territorio provinciale.

Art. 2

Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione agli enti di cui all'Art. 4 dello Statuto e sottopone la delibera a ratifica alla prima assemblea che verrà svolta.

Art.3

Su semplice domanda possono essere ammessi all'Associazione, quali nuovi associati, anche coloro che hanno interessi nell'apicoltura della provincia di Trento e, tramite un loro singolo rappresentante, anche gli enti e le società aventi i medesimi interessi od interessi affini, valutati con parere insindacabile del Consiglio.

All'atto della domanda di ammissione il socio deve risultare in regola con la denuncia alveari (vedi L.P. 16/1988 ) oppure provvedersi contestualmente alla domanda stessa.

Art. 4

Gli associati possono recedere dal sodalizio dandone comunicazione scritta all'Associazione entro il 30 novembre, sono però tenuti a corrispondere la quota associativa per l'anno in corso al momento del recesso.

Può essere escluso dall'associazione con delibera del Consiglio Direttivo, da comunicarsi all'interessato con avviso scritto, colui che :

  1. si rende moroso o indisciplinato in materia sanitaria o per incompatibilità o che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  2. in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società oppure fomenti dissidi o disordini tra i soci;
  3. non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo presso l'associazione;
  4. svolga attività in contrasto o concorrente con quelle dell'associazione o che non abbia presentato tempestivamente domanda di recesso.
Gli esclusi perdono ogni loro diritto nei confronti del Associazione, ma non così questa verso di loro.

Il socio escluso dall'associazione può fare domanda scritta di riammissione al Consiglio Direttivo che decide in merito.

Art. 5

Il fondo comune si costituisce con le quote associative, i contributi e le domande a carico degli associati, con eventuali contribuzioni volontarie e con sovvenzioni da pArte di chiunque, ed altresì con i beni acquistati mediante i suesposti proventi.

Art. 6

L'entità, le modalità ed i termini di versamento dei contributi sono fissati annualmente dall'Assemblea. Gli associati devono, entro il termine stabilito, versare i contributi pena un'ammenda fissata annualmente dall'Assemblea e l'interruzione di ogni beneficio riservato agli associati.

I contributi annualmente determinati dall'Assemblea dovranno essere versati entro il 30 novembre di ogni anno, pena il pagamento di una contribuzione integrativa fissata sempre annualmente dall'Assemblea e la perdita di ogni beneficio riservato agli associati.

La denuncia degli alveari all'atto dell'iscrizione fa testo per tutto l'anno per quanto attiene ai diritti-doveri, tra socio e Associazione.

Il socio è tenuto ad identificare tutti i propri apiari con il codice APPS.

Art. 7

Il territorio provinciale, al fine di dare al Socio un servizio più diretto e rapido, e di essere maggiormente rappresentativo, viene suddiviso nelle seguenti 11 zone: C1 Valle di Fiemme, C2 Primiero, C3 Bassa Valsugana, C4 Alta Valsugana, C5 Valle dell'Adige, C6 Valle di Non, C7 Valle di Sole, C8 Giudicarie, C9 Alto Garda e Ledro, C10 Vallagarina, C11 Valle di Fassa.

Ogni zona ha diritto a due Consiglieri nominati dall'assemblea scelti tra una rosa di candidati proposti dalla base degli associati della zona stessa.

Il consigliere responsabile di zona è il Rappresentante del Associazione per quanto attiene ai servizi interni del Associazione stessa. Ogni Responsabile di zona ha il compito di trovare una sede, se possibile al centro della zona, per le riunioni periodiche collettive e mettere i soci in condizioni di contattarlo quando necessario. Per lo svolgimento delle sue attività può avvalersi dell'aiuto di collaboratori da lui scelti nei singoli paesi. Le spese vive che dovrà affrontare per lo svolgimento delle sue attività saranno, previa autorizzazione rimborsate dal Associazione. Ogni Responsabile sarà dotato di opportuno materiale legislativo, bibliografico, tecnico e attrezzature, del quale sarà responsabile, da mettere a disposizione degli associati della zona.

Sono compiti del Responsabile di zona: - tenere i contatti con i soci, - indire le riunioni periodiche con un ordine del giorno ben determinato e prestabilito nelle riunioni precedenti, - tenere i contatti con gli Esperti per indirizzarne l'attività secondo i bisogni della zona stessa, - coordinare la distribuzione del materiale didattico e su indicazione del Coordinatore degli Esperti del materiale sanitario, - è primo dovere del Responsabile di zona incrementare il numero dei soci nella propria zona. Per far questo potrà indire riunioni locali a carattere informativo e tecnico al fine di stabilire buoni rapporti sociali.

Art. 8

L'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che rispettare le modalità previste dall'Art.15 dello Statuto, sarà inviato agli associati in regola con il versamento delle quote dovute, mediante semplice lettera almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. I ritardi dovuti a disguidi postali, sia nelle convocazioni delle Assemblee che in tutte le altre relazioni, non possono essere imputati all'Associazione.

Art. 9

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, il quale, dopo la constatazione di validità della seduta, procede alla eventuale nomina di due scrutatori. Segretario sarà il Segretario del Associazione e in caso di sua assenza esso sarà nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il verbale della riunione deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Per la nomina delle cariche si procede come segue: tutti gli associati sono elettori ed eleggibili. Risulteranno eletti due candidati per ogni zona e precisamente quelli appArtenente alla zona che avrà ottenuto il maggior numero di suffragi, in subordine, a completamento del numero dei consiglieri risulterà eletto chi ha conseguito il maggior numero di preferenze, indipendentemente dalla zona di appartenenza.

Il Consiglio predispone, per le votazioni in Assemblea, un elenco contenente come candidati i nominativi dei Consiglieri uscenti che hanno dichiarato disponibilità a ricandidarsi ed i nominativi di candidati emersi dalle riunioni di zona. La lista è comunque aperta.

I votanti, per il Consiglio Direttivo possono esprimere fino ad un massimo di preferenze in misura di due terzi rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere, arrotondando per eccesso. Per il Collegio revisori si può esprimere una sola preferenza.

Art. 10

Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato direttamente o con delega scritta conferita ad un altro associato. Ogni socio non potrà rappresentare più di un altro socio.

Art. 11

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette senza speciali formalità dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora si rendano vacanti dei posti nel Consiglio Direttivo o tra i Revisori, sarà provveduto alla loro surroga da pArte del Consiglio stesso con i primi dei non eletti, garantendo comunque la rappresentanza di tutte le zone. Il nuovo nominativo resterà in carica sino alla fine del mandato del membro surrogato.

La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo sarà convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Delle sedute del Consiglio Direttivo verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12

L'Esperto Apistico è designato dal Consiglio Direttivo a suo giudizio insindacabile tra gli apicoltori associati, che diano garanzia di dirittura morale e affidabilità per quanto attiene alle procedure da seguire nello svolgimento delle sue attività e secondo le normativa vigente. Esso resta in carica nei limiti del mandato del Consiglio, tuttavia il mantenimento della qualifica di Esperto apistico, nell'ambito dell'associazione è subordinata alla frequenza di iniziative di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Esperto Apistico ha compiti di assistenza sanitaria degli apiari della zona affidata o che gli è richiesto di visitare. Ha anche compiti di assistenza tecnica per gli apicoltori principianti.

Il Consiglio, tra tutti gli Esperti della provincia, può nominare un Coordinatore, con il compito di coordinare l'attività degli Esperti Apistici secondo le direttive del Consiglio. Il Coordinatore pArtecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e resta in carica nei limiti del mandato del Consiglio.

L'Esperto Apistico, nelle visite agli apiari, deve attenersi scrupolosamente alle procedure sia tecniche che formali indicate dall'associazione e pertanto é responsabile del proprio comportamento.

L'apicoltore iscritto al Associazione é invitato a seguire le direttive impArtite dall'Esperto diversamente perde il diritto ad ulteriori visite, salvo maggiori o diversi provvedimenti dell'Associazione.

Per la richiesta di visita dell'Esperto, l'apicoltore in via ordinaria provvede in occasione delle riunioni zonali mensili o settimanali, e per le situazioni urgenti provvede tramite la segreteria dell'Associazione.

L'Esperto Apistico esegue tutte e solo quelle visite che rientrano in un piano di lavoro organico approntato annualmente dall'Associazione, nonché quelle visite che il Coordinatore degli Esperti gli commissiona per motivi sanitari. Per ulteriori interventi tecnici l'apicoltore provvede in proprio.

In dipendenza della visita effettuata dall'Esperto nel rispetto delle norme sopra elencate, nessun compenso è dovuto dall'apicoltore all'Esperto il quale verrà soddisfatto dall'associazione secondo norma.

Art. 13

Il Segretario amministrativo è nominato annualmente dal Consiglio Direttivo, anche fuori del suo ambito e anche tra persone non apicoltori.

E' compito del Segretario redigere e dare attuazione alle delibere del Consiglio e svolgere tutte quelle attività decise dal Consiglio Direttivo. Ad esso spettano i compensi di norma.

Art. 14

Ai Consiglieri, ai Revisori dei conti, ai Responsabili di zona, ai componenti le varie Commissioni può venir corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso chilometrico se effettuato. Rimborsi secondo norma.

Art. 15

I soci notificheranno al Associazione i casi di malattie infettive agli alveari propri ed avranno diritto alla assistenza sanitaria qualora si attengano alle istruzioni degli Esperti Apistici nominati dal Consiglio Direttivo. I soci stessi si impegnano a ricorrere all'arbitrato amichevole del Consiglio Direttivo e di rispettare le decisioni nei casi di conflitto di interesse che eventualmente dovessero sorgere tra di loro per questioni attinenti l'attività apistica. Sono malattie infettive da segnalare per iscritto al Associazione: la Peste Americana, la Peste Europea, la Nosemiasi.

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