REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “ASSOCIAZIONE APICOLTORI TRENTINI”
Art. 1
Il presente Regolamento contiene le norme di attuazione e
di esecuzione dello Statuto dell'Associazione Apicoltori
Trentini con sede in Trento, via Guardini 73.
Il Consiglio Direttivo potrà con sua deliberazione
spostare la Sede dell'Associazione nell'ambito del
territorio provinciale.
Art. 2
Il Consiglio Direttivo delibera l'adesione agli enti di cui
all'Art. 4 dello Statuto e sottopone la delibera a ratifica
alla prima assemblea che verrà svolta.
Art.3
Su semplice domanda possono essere ammessi
all'Associazione, quali nuovi associati, anche coloro che
hanno interessi nell'apicoltura della provincia di Trento
e, tramite un loro singolo rappresentante, anche gli enti e
le società aventi i medesimi interessi od interessi
affini, valutati con parere insindacabile del Consiglio.
All'atto della domanda di ammissione il socio deve
risultare in regola con la denuncia alveari (vedi L.P.
16/1988 ) oppure provvedersi contestualmente alla domanda
stessa.
Art. 4
Gli associati possono recedere dal sodalizio dandone
comunicazione scritta all'Associazione entro il 30
novembre, sono però tenuti a corrispondere la quota
associativa per l'anno in corso al momento del recesso.
Può essere escluso dall'associazione con delibera
del Consiglio Direttivo, da comunicarsi all'interessato con
avviso scritto, colui che :
- si rende moroso o indisciplinato in materia sanitaria o
per incompatibilità o che non osservi le
disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento,
oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi
sociali competenti;
- in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente
la società oppure fomenti dissidi o disordini tra i
soci;
- non adempia puntualmente agli obblighi assunti a
qualunque titolo presso l'associazione;
- svolga attività in contrasto o concorrente con
quelle dell'associazione o che non abbia presentato
tempestivamente domanda di recesso.
Gli esclusi perdono ogni loro diritto nei confronti del
Associazione, ma non così questa verso di loro.
Il socio escluso dall'associazione può fare domanda
scritta di riammissione al Consiglio Direttivo che decide
in merito.
Art. 5
Il fondo comune si costituisce con le quote associative, i
contributi e le domande a carico degli associati, con
eventuali contribuzioni volontarie e con sovvenzioni da
pArte di chiunque, ed altresì con i beni acquistati
mediante i suesposti proventi.
Art. 6
L'entità, le modalità ed i termini di
versamento dei contributi sono fissati annualmente
dall'Assemblea. Gli associati devono, entro il termine
stabilito, versare i contributi pena un'ammenda fissata
annualmente dall'Assemblea e l'interruzione di ogni
beneficio riservato agli associati.
I contributi annualmente determinati dall'Assemblea
dovranno essere versati entro il 30 novembre di ogni anno,
pena il pagamento di una contribuzione integrativa fissata
sempre annualmente dall'Assemblea e la perdita di ogni
beneficio riservato agli associati.
La denuncia degli alveari all'atto dell'iscrizione fa testo
per tutto l'anno per quanto attiene ai diritti-doveri, tra
socio e Associazione.
Il socio è tenuto ad identificare tutti i propri
apiari con il codice APPS.
Art. 7
Il territorio provinciale, al fine di dare al Socio un
servizio più diretto e rapido, e di essere
maggiormente rappresentativo, viene suddiviso nelle
seguenti 11 zone: C1 Valle di Fiemme, C2 Primiero, C3 Bassa
Valsugana, C4 Alta Valsugana, C5 Valle dell'Adige, C6 Valle
di Non, C7 Valle di Sole, C8 Giudicarie, C9 Alto Garda e
Ledro, C10 Vallagarina, C11 Valle di Fassa.
Ogni zona ha diritto a due Consiglieri nominati
dall'assemblea scelti tra una rosa di candidati proposti
dalla base degli associati della zona stessa.
Il consigliere responsabile di zona è il
Rappresentante del Associazione per quanto attiene ai
servizi interni del Associazione stessa. Ogni Responsabile
di zona ha il compito di trovare una sede, se possibile al
centro della zona, per le riunioni periodiche collettive e
mettere i soci in condizioni di contattarlo quando
necessario. Per lo svolgimento delle sue attività
può avvalersi dell'aiuto di collaboratori da lui
scelti nei singoli paesi. Le spese vive che dovrà
affrontare per lo svolgimento delle sue attività
saranno, previa autorizzazione rimborsate dal Associazione.
Ogni Responsabile sarà dotato di opportuno materiale
legislativo, bibliografico, tecnico e attrezzature, del
quale sarà responsabile, da mettere a disposizione
degli associati della zona.
Sono compiti del Responsabile di zona: - tenere i contatti
con i soci, - indire le riunioni periodiche con un ordine
del giorno ben determinato e prestabilito nelle riunioni
precedenti, - tenere i contatti con gli Esperti per
indirizzarne l'attività secondo i bisogni della zona
stessa, - coordinare la distribuzione del materiale
didattico e su indicazione del Coordinatore degli Esperti
del materiale sanitario, - è primo dovere del
Responsabile di zona incrementare il numero dei soci nella
propria zona. Per far questo potrà indire riunioni
locali a carattere informativo e tecnico al fine di
stabilire buoni rapporti sociali.
Art. 8
L'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che
rispettare le modalità previste dall'Art.15 dello
Statuto, sarà inviato agli associati in regola con
il versamento delle quote dovute, mediante semplice lettera
almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
I ritardi dovuti a disguidi postali, sia nelle convocazioni
delle Assemblee che in tutte le altre relazioni, non
possono essere imputati all'Associazione.
Art. 9
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente
dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, il quale, dopo
la constatazione di validità della seduta, procede
alla eventuale nomina di due scrutatori. Segretario
sarà il Segretario del Associazione e in caso di sua
assenza esso sarà nominato dal Presidente
dell'Assemblea. Il verbale della riunione deve essere
firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente
dagli scrutatori.
Per la nomina delle cariche si procede come segue: tutti
gli associati sono elettori ed eleggibili. Risulteranno
eletti due candidati per ogni zona e precisamente quelli
appArtenente alla zona che avrà ottenuto il maggior
numero di suffragi, in subordine, a completamento del
numero dei consiglieri risulterà eletto chi ha
conseguito il maggior numero di preferenze,
indipendentemente dalla zona di appartenenza.
Il Consiglio predispone, per le votazioni in Assemblea, un
elenco contenente come candidati i nominativi dei
Consiglieri uscenti che hanno dichiarato
disponibilità a ricandidarsi ed i nominativi di
candidati emersi dalle riunioni di zona. La lista è
comunque aperta.
I votanti, per il Consiglio Direttivo possono esprimere
fino ad un massimo di preferenze in misura di due terzi
rispetto al numero dei Consiglieri da eleggere,
arrotondando per eccesso. Per il Collegio revisori si
può esprimere una sola preferenza.
Art. 10
Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere
esercitato direttamente o con delega scritta conferita ad
un altro associato. Ogni socio non potrà
rappresentare più di un altro socio.
Art. 11
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette senza
speciali formalità dal Presidente e sono valide con
la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le
deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei voti
dei presenti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente. Qualora si rendano vacanti dei posti nel
Consiglio Direttivo o tra i Revisori, sarà
provveduto alla loro surroga da pArte del Consiglio stesso
con i primi dei non eletti, garantendo comunque la
rappresentanza di tutte le zone. Il nuovo nominativo
resterà in carica sino alla fine del mandato del
membro surrogato.
La prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo sarà
convocata e presieduta dal Consigliere più anziano
di età.
Delle sedute del Consiglio Direttivo verranno redatti i
relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e
dal Segretario.
Art. 12
L'Esperto Apistico è designato dal Consiglio
Direttivo a suo giudizio insindacabile tra gli apicoltori
associati, che diano garanzia di dirittura morale e
affidabilità per quanto attiene alle procedure da
seguire nello svolgimento delle sue attività e
secondo le normativa vigente. Esso resta in carica nei
limiti del mandato del Consiglio, tuttavia il mantenimento
della qualifica di Esperto apistico, nell'ambito
dell'associazione è subordinata alla frequenza di
iniziative di aggiornamento secondo i criteri stabiliti dal
Consiglio Direttivo.
L'Esperto Apistico ha compiti di assistenza sanitaria degli
apiari della zona affidata o che gli è richiesto di
visitare. Ha anche compiti di assistenza tecnica per gli
apicoltori principianti.
Il Consiglio, tra tutti gli Esperti della provincia,
può nominare un Coordinatore, con il compito di
coordinare l'attività degli Esperti Apistici secondo
le direttive del Consiglio. Il Coordinatore pArtecipa alle
riunioni del Consiglio senza diritto di voto e resta in
carica nei limiti del mandato del Consiglio.
L'Esperto Apistico, nelle visite agli apiari, deve
attenersi scrupolosamente alle procedure sia tecniche che
formali indicate dall'associazione e pertanto é
responsabile del proprio comportamento.
L'apicoltore iscritto al Associazione é invitato a
seguire le direttive impArtite dall'Esperto diversamente
perde il diritto ad ulteriori visite, salvo maggiori o
diversi provvedimenti dell'Associazione.
Per la richiesta di visita dell'Esperto, l'apicoltore in
via ordinaria provvede in occasione delle riunioni zonali
mensili o settimanali, e per le situazioni urgenti provvede
tramite la segreteria dell'Associazione.
L'Esperto Apistico esegue tutte e solo quelle visite che
rientrano in un piano di lavoro organico approntato
annualmente dall'Associazione, nonché quelle visite
che il Coordinatore degli Esperti gli commissiona per
motivi sanitari. Per ulteriori interventi tecnici
l'apicoltore provvede in proprio.
In dipendenza della visita effettuata dall'Esperto nel
rispetto delle norme sopra elencate, nessun compenso
è dovuto dall'apicoltore all'Esperto il quale
verrà soddisfatto dall'associazione secondo norma.
Art. 13
Il Segretario amministrativo è nominato annualmente
dal Consiglio Direttivo, anche fuori del suo ambito e anche
tra persone non apicoltori.
E' compito del Segretario redigere e dare attuazione alle
delibere del Consiglio e svolgere tutte quelle
attività decise dal Consiglio Direttivo. Ad esso
spettano i compensi di norma.
Art. 14
Ai Consiglieri, ai Revisori dei conti, ai Responsabili di
zona, ai componenti le varie Commissioni può venir
corrisposto un gettone di presenza ed il rimborso
chilometrico se effettuato. Rimborsi secondo norma.
Art. 15
I soci notificheranno al Associazione i casi di malattie
infettive agli alveari propri ed avranno diritto alla
assistenza sanitaria qualora si attengano alle istruzioni
degli Esperti Apistici nominati dal Consiglio Direttivo. I
soci stessi si impegnano a ricorrere all'arbitrato
amichevole del Consiglio Direttivo e di rispettare le
decisioni nei casi di conflitto di interesse che
eventualmente dovessero sorgere tra di loro per questioni
attinenti l'attività apistica. Sono malattie
infettive da segnalare per iscritto al Associazione: la
Peste Americana, la Peste Europea, la Nosemiasi.
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